Nuovo regime impatriati: chiarimenti su periodo estero e irrilevanza del patto di sospensione del lavoro

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti relativamente al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati e al periodo minimo di residenza all’estero in caso di patto di sospensione del rapporto di  lavoro (Agenzia delle entrate, risposta 27 maggio 2025, n. 142).

L’Istante è un cittadino italiano assunto da Società con contratto a tempo indeterminato, distaccato all’estero in vari periodi presso un’altra Società estera.
Dal 1° gennaio 2023, il suo contratto di lavoro è stato ceduto ad una terza Società, che è subentrata nel rapporto.
Al fine di collaborare professionalmente ancora con la Società estera, l’Istante ha sottoscritto con la propria Società un patto di sospensione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 15 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025. Durante la sospensione, non sono previste corresponsioni, decorrenza di anzianità, né obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali per la Società 

Il 16 gennaio 2023, l’Istante ha accettato una proposta di contratto di lavoro dalla società Società per svolgere attività all’estero.
L’Istante risulta iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dal 19 maggio 2023 ed ha conseguito un titolo di laurea, ritenuto idoneo a integrare i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Avendo intenzione di rientrare a lavorare in Italia per la propria Società e di trasferire la residenza fiscale a partire dal 1° gennaio 2026, impegnandosi a rimanere residente fiscalmente in Italia per i prossimi anni, prestando attività lavorativa in misura prevalente nello Stato, il contribuente chiede se possa applicare il nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati e, in particolare, se il patto di sospensione del rapporto di lavoro sia un ostacolo all’accesso al regime agevolato.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che il regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, fino a un limite annuo di 600.000 euro, a condizione che:

  • i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un determinato periodo;
  • i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • il lavoratore presta l’attività in Italia per lo stesso soggetto (o uno dello stesso gruppo) presso il quale era impiegato all’estero prima del trasferimento, il requisito minimo di permanenza all’estero aumenta a sei periodi d’imposta (se non impiegato in Italia prima dallo stesso soggetto/gruppo) o sette periodi d’imposta (se impiegato in Italia prima dallo stesso soggetto/gruppo);
  • l’attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
  • i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L’agenzia chiarisce che appartengono allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto o che sono sottoposti a controllo comune, secondo l’articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile. Per determinare il periodo minimo di residenza all’estero (tre, sei o sette anni), occorre valutare se al rientro in Italia il contribuente continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro (o società del medesimo gruppo) per il quale ha lavorato all’estero nel periodo d’imposta precedente o fino alla data del trasferimento in Italia.

L’Agenzia sottolinea che la verifica della sussistenza di un rapporto di controllo (appartenenza al gruppo) e la sussistenza dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione sono valutazioni di fatto che non possono essere oggetto di istanza di interpello. Questo in linea con la circolare n. 9/E/2016. Anche la verifica della residenza fiscale effettiva riguarda elementi di fatto e non può essere oggetto di interpello.

 

Nel caso specifico dell’Istante, l’Agenzia prende atto della sua affermazione che rientrerà in Italia per un datore di lavoro diverso da quello estero precedente e da quello italiano iniziale. Prende anche atto che il gruppo della terza Società ha una partecipazione di minoranza nella seconda ma non esercita il controllo.

 

Pertanto, l’Agenzia conclude che, in linea con i chiarimenti, l’Istante potrà applicare il regime impatriati se è stato residente all’estero per almeno tre periodi d’imposta se non c’è coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia; qualora, invece, vi sia coincidenza, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che continui a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero e se questo coincide con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

 

La circostanza che l’Istante abbia sottoscritto un patto di sospensione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro italiano al fine di sviluppare una collaborazione professionale con la società estera non assume rilievo ai fini dell’applicazione del regime, in assenza di ulteriori condizioni poste dalla norma.

CCNL Funzioni Locali: resoconto della trattativa con le OO.SS.

Continua il confronto tra le Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

Il 22 maggio 2025 si è tenuto l’incontro tra le sigle sindacali e l’Aran per la prosecuzione del tavolo negoziali finalizzato al rinnovo del contratto collettivo nazionale Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. 

In apertura, l’Aran ha sottolineato che viste le novità del DL PA, il quale prevede una possibilità di integrazione del fondo del salario accessorio, sia possibile superare le posizioni espresse sulla carenza delle risorse per il contratto nazionale. 

Le Organizzazioni sindacali invece hanno illustrato le importanti criticità applicative e la disomogeneità dell’impatto della norma sugli Enti, in quanto esclude Camere di Commercio, Enti Regionali, Unioni dei Comuni, Consorzi e ASP, e non è applicabile agli Enti “non virtuosi”.  Inoltre, ritengono che in presenza di risorse per il rinnovo del contratto, queste andrebbero destinate a tutti i dipendenti tramite il tabellare. 

Infine, a parere delle stesse sigle, finché il Governo non destinerà risorse direttamente al rinnovo contrattuale, non sarà possibile ridurre il gap che sussiste tra il comparto Funzioni Locali e gli altri comparti del pubblico impiego. 

Dunque, in conclusione, le OO.SS. lamentano che molte delle loro proposte siano rimaste inevase, come in tema di: 

– inquadramento di tutte le Educatrici e delle Insegnanti nell’Area dei Funzionari;

– superamento dell’Area degli Operatori;

-inserimento di un’Area delle Elevate Professionalità;

– superamento delle problematiche connesse al festivo infrasettimanale;

– pagamento delle indennità durante le giornate di ferie. 

Il confronto riprenderà nella giornata del 10 giugno alle ore 11.00.

Testo Unico delle imposte indirette: il CdM approva, in esame preliminare, il decreto legislativo

È stata resa nota l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legislativo, in esame preliminare, che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 26 maggio 2025, n. 129).

Questo provvedimento si inserisce in un contesto di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale, in attuazione della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, che ha come obiettivo principale quello di rendere più efficiente la normativa tributaria, riducendo la frammentazione e l’eterogeneità delle disposizioni attualmente vigenti.

 

Il Testo unico ha l’obiettivo di raccogliere in modo sistematico le norme vigenti riguardanti l’imposta di registro e altre tipologie di tributi indiretti, abrogando i numerosi provvedimenti attualmente in vigore che disciplinano tali materie.

 

Le disposizioni incluse nel nuovo Testo unico coprono vari ambiti, tra cui:

  • imposta di registro;

  • imposta ipotecaria e catastale;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di bollo;
  • imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
  • imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

L’introduzione del Testo unico, dunque, faciliterà l’interpretazione e l’applicazione delle norme, riducendo il rischio di ambiguità.