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CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti Sociali si sono incontrate per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2024 

Con accordo siglato il 12 giugno 2025 Confindustria Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, da applicarsi dal 1° giugno 2025. 

Livelli Minimi
dal 1° giugno 2025
2a 1.574,39
3a 1.734,59
4a 1.804,87
5a 1.928,22
5a Super 2.058,07
6a 2.212,40
7a 2.405,58

 

CCNL Rai: nuovo incontro con i sindacati

Oggetto dell’incontro sono stati Piano Industriale, Rai Way e Modelli Produttivi

In data 6 giugno 2025 si è svolto l’incontro tra le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, e Libersind-Confsal e Rai su Piano Industriale e Immobiliare, Rai Way, Modelli Produttivi e Organico.

Per quanto concerne il Piano industriale l’incontro ha visto la conferma da parte di Rai di tutti i pilastri del Piano Industriale, inclusi il Piano Immobiliare e gli obiettivi industriali ed editoriali. L’Azienda ha ribadito il rispetto del cronoprogramma e la centralità dell’adeguamento degli immobili per la trasformazione di Rai.

Per quanto riguarda Rai Way, l’Azienda ha confermato la sua importanza strategica per il Gruppo, ma ha anche dichiarato di voler dare seguito alla possibilità di alienare il pacchetto azionario di maggioranza detenuto da Rai o di favorire una fusione. Le OO.SS., pur ribadendo le proprie posizioni, hanno espresso forti dubbi sull’effettiva fattibilità di tale operazione, considerandola un asset strategico per Rai e per il Paese e invitando alla massima prudenza.

Altro tema trattato nell’incontro ha riguardato i Modelli Produttivi e l’Organico. Rai ha richiamato le Linee Guida, ma senza fornire dettagli specifici o una scadenza temporale per l’avvio della discussione concreta con le OO.SS., indicando che il confronto potrà iniziare solo dopo la conclusione dei “tavoli di lavoro” interni. Tale impostazione ha generato profonda insoddisfazione e forte protesta da parte dei sindacati, che hanno definito il metodo di confronto “unilaterale e arrogante”. 

Le OO.SS. hanno sollecitato un rapido completamento dei “tavoli di lavoro” e l’inizio di un confronto serrato sui modelli produttivi e organizzativi, ritenendoli essenziali per la difesa dei perimetri occupazionali. 

È stata inoltre richiesta la riapertura di un confronto sulla stabilizzazione dei Giornalisti nelle Reti e sulle ricadute per la figura dell’Autore, nonché sul cosiddetto “Polo Regia“.

I nuovi requisiti per l’Indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo

Fornite informazioni sulle novità in vigore dal 1° gennaio 2025 in materia di IDIS (INPS, circolare 13 giugno 2025, n. 101).

L’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 611, Legge n. 207/2024) all’istituto dell‘Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS).

In particolare, il comma 611 della Legge n. 207/2024 è intervenuto modificando, a fare data dal 1° gennaio 2025, alcuni requisiti di accesso previsti dal D.Lgs. n. 175/2023, nonché le modalità di calcolo della durata della prestazione e il termine ultimo per la presentazione della relativa domanda di accesso alla misura, abrogando inoltre le misure di politica attiva per i percettori dell’indennità.

Pertanto, dall’inizio dell’anno in corso, i nuovi requisiti che i lavoratori devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:

– essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
– essere residenti in Italia da almeno un anno;
– essere in possesso di un reddito ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
– avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di Indennità di discontinuità, di Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di Indennità NASpI nel medesimo anno;
– avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
– non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’Indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 81/2015;
– non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.